Invito a predisporre la richiesta di offerta formativa da realizzare, tramite il provider FNOMCeO, nell’anno 2022 in favore degli iscritti, medici e odontoiatri.
A tal fine gli Ordini territoriali aderenti al Partenariato “FNOMCeO – Omceo in Rete” dovranno comunicare all'Ufficio ECM (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) entro il 15 dicembre 2021 gli eventi formativi che intendono realizzare per il prossimo anno specificando le informazioni di seguito indicate:
Titolo/i evento/i oppure indicazione generica della tematica affrontata
Luogo di erogazione
Data di inizio e fine dell’evento oppure indicazione del trimestre in cui si intende svolgere l’evento
Durata attività formativa
Numero massimo di partecipanti
Numero di crediti ECM previsto (per eventi con max 100 partecipanti l’erogazione è di norma 1 credito ad ora).
La programmazione, che potrà essere suscettibile di modifiche al momento della richiesta di accreditamento dei vari eventi, non impedirà agli Ordini di attivare anche eventi diversi da quelli precedentemente riportati nei propri piani formativi, con l’accortezza a non discostarsi di molto da quanto comunicato all’Ufficio ECM, poiché, come a Vostra conoscenza, ricade sul provider FNOMCeO l'obbligo di realizzare almeno il 50% del Piano formativo inserito.
Ricordo che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha individuato come tematiche di interesse nazionale la gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario (delibera del 15 marzo 2018), l’antimicrobico-resistenza (delibera del 27 settembre 2018), l’infezione da Coronavirus 2019 nCoV (delibera del 12 febbraio 2020) e la medicina di genere (delibera del 22 luglio 2020), tematiche per le quali si prevede la possibilità di un incremento di 0,3 crediti/ora rispetto all’erogazione standard.
Raccomando anche di prevedere - in merito ai contenuti dei corsi - che almeno il 50% delle attività formative degli Ordini riguardi temi di etica e deontologia, di legislazione e comunicazione in ambito sanitario oltreché di informatica e inglese a livello avanzato, come previsto all’art. 21 dell’Accordo Stato - Regioni del 02 febbraio 2017.
Infine, ai sensi dell’art. 162 “Formazione”, commi 4 e 5 del D.lgs. n° 101 del 31 luglio 2020 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)”, segnalo che:
• “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”; • per l'organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati si avvalgono di “enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità”.