Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare il medico competente:
collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi)
collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Oltre a questi obblighi, il medico competente:
ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.