In questo articolo vanno inserite:
- Link a pag della trasparenza con dati di fatturazione
- spiegazione di obbligo di Fatture PA
- split payment
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Notizie dall'Ordine
Non categorizzato
In questo articolo vanno inserite:
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Art.15 del CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
L’accordo Stato-Regioni del 7/2/2013 ha regolamentato la formazione richiesta ai medici chirurghi e agli odontoiatri che esercitano l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia ( quest’ultima suddivisa in Omeopatia, Omotossicologia e Antroposofia) a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della Professione per l’accesso ai Registri per le Medicine Complementari.
Gli interessati che abbiano una formazione prevista dalla citata norma nella disciplina (uno o più), possono presentare istanza di inserimento negli elenchi predisposti dall’Ordine con il modulo proposto, nel quale sono elencati i specifici requisiti richiesti. La domanda è in carta resa legale da marca da bollo da Euro 16.00.
La Commissione ordinistica esaminerà le domande e proporrà al Consiglio Direttivo l’iscrizione dei sanitari in possesso dei requisiti e darà a ciascuno espresso riscontro della decisione.
pdf ELENCO AGOPUNTURA al 08 06 2022 (111 KB)
pdf ELENCO ANTROPOSOFIA al 08 06 2022 (95 KB)
pdf ELENCO FITOTERAPIA al 08 06 2022 (96 KB)
pdf ELENCO OMEOPATIA al 06 08 2022 (100 KB)
pdf ELENCO OMOTOSSICOLOGIA al 08 06 2022 (98 KB)
Il modo più semplice ed immediato per accedere all'Ordine è utilizzare i Servizi online. Puoi accedere da pc, smartphone o tablet e interagire con gli uffici amministrativi dell'Ente.
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Informazioni ambientali.
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
La Delibera 777/2021 dell'ANAC ha escluso, per ordini e collegi professionali, l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle "Informazioni ambientali" art. 40 [del d.lgs 33/2013].
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Strutture sanitarie private accreditate.
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
4. É pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
Non riguarda gli Ordini professionali
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Altri contenuti