Normativa di riferimento
Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013
Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)
14.2. Trasparenza
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.
Sul sito della Commissione saranno pubblicati i nomi e i curricula dei componenti, la decorrenza del provvedimento di nomina, il compenso previsto e il parere ex art. 14, 3° comma, d. lgs. n. 150/2009.
La presente delibera sostituisce le delibere n. 4/2010, n. 107/2010, n. 21/2012, n. 23/2012, n. 27/2012 e n. 29/2012.
L'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 101/2013, convertito con legge n. 125 del 30.10.2013, ha escluso gli Ordini professionali dal campo di applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 che disciplina la costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione.
Sul punto vedi anche pdf Del. Anac n. 777/2021 (99 KB) .