Normativa di riferimento


Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16

Diritto a servizi on-line semplici e integrati

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.


Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: «Art. 7. (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza).
  2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualita' anche in termini di fruibilita', accessibilita', usabilita' e tempestivita', stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo 71.

 

La sezione non è applicabile a ordini e collegi professionali.